L’invio dei dati all’Agenzia da parte degli amministratori di condominio

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo
NT+ Fisco ECONOMIA

Visto che entro il 17 marzo 2025, data che slitta a tale giorno rispetto alla scadenza prevista dalla legge poiché il 16 marzo 2025 cade di domenica, gli amministratori di condominio devono effettuare l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, anche con riferimento al così detto “Superbonus”, attraverso apposita comunicazione, con alcune FAQ del 25 febbraio 2025 la stessa Agenzia ha fornito vari importanti chiarimenti. (NT+ Fisco)

Su altre fonti

18/E/2025 , che introduce una significativa modifica al modello F24, un documento fondamentale per il versamento di imposte e sanzioni in Italia. Questa risoluzione si concentra sulla soppressione del codice identificativo "10", denominato "cessionario/fornitore", che era utilizzato in specifiche procedure di comunicazione relative alle detrazioni per lavori edilizi. (MySolution)

Il codice in oggetto da indicare nel modello F24 Elide, serviva per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. (Fiscoetasse)

Si avvicina la prima scadenza relativa al Superbonus e ai Bonus edilizi dell’anno 2025. (MySolution)

Cessione dei crediti, remissione in bonis eliminata dagli F24

L’Agenzia delle Entrate elimina dal modello il campo in precedenza previsto e il relativo codice identificativo da inserire. Il modello F24 Elide si adegua all’eliminazione della remissione in bonis nel caso della cessione del credito del superbonus e degli altri bonus edilizi. (Informazione Fiscale)

La remissione in bonis per le opzioni di cessione e sconto in fattura viene cancellata fisicamente dagli F24. Dopo che, a marzo del 2024, il decreto Blocca cessioni aveva vietato di recuperare, oltre la scadenza dei termini ordinari, le comunicazioni per trasferire i bonus casa, la risoluzione n. (NT+ Enti Locali & Edilizia)

Le norme di deroga o di disciplina transitoria che consentono di proseguire nell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 anche dopo il 16 febbraio 2023, per il cui approfondimento si rinvia all’apposita Scheda, sono quelle recate dai seguenti commi dell’art. (Eutekne.info)