Concordato, per i forfettari visione chiara sui risultati 2024

Tra i contribuenti che, a ridosso della scadenza, stanno sicuramente valutando con maggiore attenzione l’accesso al concordato preventivo vi sono i soggetti in regime forfettario. Le particolarità insite nella proposta “sperimentale” rivolta a questi soggetti possono infatti renderla molto accattivante, considerato che: il concordato riguarda solo il periodo d’imposta 2024, senza quindi costringere a fare previsioni sul 2025; la decisione assunta a fine ottobre e l’applicazione del principio di cassa aiutano nelle valutazioni e permettono una certa “programmazione” del risultato, rispetto a una proposta che già si conosce; il fatto che il concordato non riguardi l’Iva non assume rilevanza; le rettifiche al reddito concordato previste dagli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024 per i soggetti Isa non interessano i forfettari, i quali devono solo tener presente che – come confermato dalla Faq n. (NT+ Fisco)

Su altri giornali

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono accedere allo speciale regime di ravvedimento (ex art. (Fisco7)

DD (L'Esperto Risponde)

DS (L'Esperto Risponde)

Concordato al lordo dei contributi previdenziali

A dieci giorni dal D-day del concordato preventivo biennale, il dibattito tra detrattori e sostenitori dell’opportunità dell’accordo con il Fisco si fa sempre più acceso. In quanti cederanno alla tentazione di blindare un reddito predefinito? E in quanti, invece, opteranno per un no o, magari, per la scelta di rimandare la decisione al prossimo anno? (NT+ Fisco)

L’Agenzia delle Entrate questa volta si muove in anticipo e detta le regole del ravvedimento speciale, la sanatoria strettamente legata al concordato preventivo biennale. Con un’apposita risoluzione ha messo a disposizione i codici tributi ai contribuenti che hanno intenzione di usufruire di questo particolare strumento. (QuiFinanza)

La decadenza dal patto per effetto delle modifiche societarie non vale per le società di capitali trasparenti ma l’esclusione scatta nelle ipotesi di recesso e di esclusione del socio o dell’associato di società o associazione trasparente. (Italia Oggi)