FiscoOggi: plusvalenza da Superbonus anche per il comodatario

Ho letto che chi vende l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus deve pagare un’imposta del 26% sulla plusvalenza. Ma questo vale per tutti gli immobili e anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma il comodatario? L’Agenzia delle Entrate risponde su FiscoOggi del 15 luglio 2024 al dubbio del lettore chiarendo che: la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 64 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile del 26% per le cessioni a titolo oneroso (poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024) di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. (BibLus)

Se ne è parlato anche su altri media

Proseguono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle plusvalenze nel caso di vendite di immobili che sono stati oggetto di interventi del superbonus, entro 10 anni dalla fine dei lavori. (Informazione Fiscale)

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La vendita di una casa con riserva di proprietà può creare difficoltà interpretative al momento della determinazione della plusvalenza da applicare. Chiarimenti dal Fisco sulla plusvalenza per cessione di immobili ristrutturati con Superbonus: la data rilevante è quella del pagamento dell'ultima rata. (PMI.it)

Vendita con riserva di proprietà: individuazione della data rilevante ai fini della plusvalenza

Infatti, optando per la vendita a rate, al ricorre di determinate condizioni è possibile evitare di versare imposte allo Stato sulla plusvalenza superbonus. (InvestireOggi.it)

Anche nel 2024, in Italia, i privati cittadini possono dotarsi di un impianto fotovoltaico facendo affidamento su una serie di sussidi dedicati, dai bandi regionali ai contributi statali. Guida completa e aggiornata agli incentivi statali e regionali per il fotovoltaico 2024 (Rinnovabili)

Nel caso di vendita con riserva di proprietà, il momento rilevante ai fini della eventuale plusvalenza imponibile è quello in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile oggetto degli interventi agevolati (AdE – risposta 16 luglio 2024 n. (Tutela Fiscale del Contribuente)