Pec, quando la notifica della cartella esattoriale è valida a tutti gli effetti
La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando arriva tramite Pec da un indirizzo che non rientra tra quelli contenuti nei pubblici registri. È necessario, però, che la riconducibilità all’ente incaricato della riscossione sia certa ed evidentemente rintracciabile dal destinatario. A ribadire il concetto è stata la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 2682 del 14 ottobre 2024. (QuiFinanza)
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La quinta sezione della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024, ha nuovamente affrontato la questione afferente ai mezzi e alle modalità con cui l’Agente della Riscossione può provare in giudizio il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale (FiscoOggi)
Questo pronunciamento ribadisce la centralità della procedura di notifica nell’attività di riscossione fiscale e chiarisce i limiti e i requisiti per l’impugnazione del contribuente. 24616 del 13 settembre 2024, ha riaffermato la validità della notifica della cartella esattoriale, chiarendo le modalità con cui l’Agente della Riscossione può dimostrare l’effettivo recapito di tale documento. (InvestireOggi.it)
4405/17/2024 depositata lo scorso 8 novembre (presidente Paganini, relatore Moroni) hanno affermato che tali notifiche devono ritenersi giuridicamente inesistenti, in controtendenza rispetto al recente orientamento della Corte di Cassazione (NT+ Fisco)
È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (FiscoOggi)