Inesistente la notifica da casella pec fuori dal registro pubblico

Si riapre la partita sulla validità delle notifiche a mezzo Pec delle cartelle da indirizzi diversi da quelli risultanti da un pubblico registro. Infatti, i giudici della Cgt di Milano, con la sentenza n. 4405/17/2024 depositata lo scorso 8 novembre (presidente Paganini, relatore Moroni) hanno affermato che tali notifiche devono ritenersi giuridicamente inesistenti, in controtendenza rispetto al recente orientamento della Corte di Cassazione (NT+ Fisco)

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La vicenda processuale La quinta sezione della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024, ha nuovamente affrontato la questione afferente ai mezzi e alle modalità con cui l’Agente della Riscossione può provare in giudizio il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale. (FiscoOggi)

A ribadire il concetto è stata la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. È necessario, però, che la riconducibilità all’ente incaricato della riscossione sia certa ed evidentemente rintracciabile dal destinatario. (QuiFinanza)

Questo pronunciamento ribadisce la centralità della procedura di notifica nell’attività di riscossione fiscale e chiarisce i limiti e i requisiti per l’impugnazione del contribuente. 24616 del 13 settembre 2024, ha riaffermato la validità della notifica della cartella esattoriale, chiarendo le modalità con cui l’Agente della Riscossione può dimostrare l’effettivo recapito di tale documento. (InvestireOggi.it)

Cartella esattoriale: la Cassazione fa chiarezza su prove e contestazioni

Non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (FiscoOggi)

L’ordinanza 24616 del 13 settembre 2024, quindi molto recente, è stata emanata dalla Corte di Cassazione per la riaffermazione della validità della notifica della cartella esattoriale. Obiettivo dell’ordinanza era quello di chiarire tutte le modalità con cui l’Agente di Riscossione può dimostrare il recapito della notifica al cittadino a cui è destinata: rimane centrale all’interno del procedimento di riscossione, quindi, la procedura della notifica e, soprattutto, i limiti e i requisiti da rispettare per impugnare tale cartella. (Sicilianews24)