Il Gip non può imporre il deposito telematico se è accertato il malfunzionamento del sistema

Emette un atto abnorme il giudice delle indagini preliminari che dichiari l’inammissibilità della richiesta di archiviazione depositata in forma cartacea dal Pm - a fronte del malfunzionamento “accertato” dell’applicativo dell’ufficio giudiziario - per procedimenti relativi ai cosiddetti “ignoti seriali”. Infatti, una volta accertato il malfunzionamento e dichiarata inammissibile la richiesta di archiviazione depositata in modalità analogica al Pm non sarebbe stato possibile reiterarla. (NT+ Diritto)

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Il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Dm Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, avente ad oggetto il «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. (NT+ Diritto)

n. 217/2023, prende atto della preannunciata decisione del ministero della Giustizia di non prorogare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti relativi all’udienza preliminare, ai riti speciali (ad eccezione del rito direttissimo) e al dibattimento, prevedendo, al contempo, la possibilità del deposito con modalità non telematiche (“doppio binario”) sino al 1° aprile 2025 per quelli relativi al rito direttissimo e sino al 31 dicembre 2025 per quelli relativi ai procedimenti cautelari e, per i soli magistrati, alla fase delle indagini preliminari”. (NT+ Diritto)

Ora Nordio impone il software farlocco anche per i processi

In relazione a tali uffici, snodi fondamentali della giurisdizione e dunque e della tutela del cittadino, si sono prorogati (in alcuni casi di soli tre mesi) i termini di transizione al nuovo regime digitale, peraltro limitatamente a pochi procedimenti e senza tenere nel debito conto il rischio per l'efficienza della giurisdizione che potrà provocare la massiva, improvvisata e immediata digitalizzazione del processo penale. (La Sentinella del Canavese)

Orbene, tenuto conto che il decreto qui in commento è entrato in vigore il 30 dicembre del 2024, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modifiche, limitandoci adesso ad osservare, a questo punto della disamina, che, come trapela nella premessa di siffatto decreto di nuovo conio, uno dei motivi, per cui si è deciso di introdurre tale regolamento, è stato dettato dalla necessità di ridefinire tanto l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025. (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)

Fra Natale e Capodanno il ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio ha dato via a una riforma (sulla carta) epocale: l’estensione al telematico di quasi tutto il processo penale. La data del decreto dice già molto, se non tutto: 27 dicembre 2024. (Il Fatto Quotidiano)