Fisco, tributaristi: "Per iscritti facsimile lettera con modalità su concordato preventivo biennale"

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Adnkronos ECONOMIA

Con la pubblicazione in G.U. del decreto legislativo numero 108, contenente modifiche al concordato preventivo biennale e altri interventi in ambito fiscale, si definiscono le peculiarità dell’adesione al nuovo istituto concordatario. I vertici dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), preso atto dell’applicazione di una tassa piatta sulle eccedenze di utili derivanti dal concordato, proposta dai rappresentanti dell’Int già dal marzo scorso in Commissione Isa e poi ribadita alle Commissioni finanze di Camera e Senato, e del rinvio al 31 ottobre per l’adesione, spostamento necessario visto il dilatarsi dei tempi di approvazione delle modifiche, hanno predisposto per gli iscritti Int un facsimile di lettera da inviare ai clienti per definire tempi e modalità delle valutazioni circa l’adesione o meno al concordato preventivo. (Adnkronos)

Ne parlano anche altri media

Con un comunicato stampa del 6 agosto 2024, il CNDCEC ha espresso soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto correttivo della riforma fiscale, in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale: il provvedimento, che è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate, accoglie una serie di proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. (Ipsoa)

Debiti tributari e previdenziali superiori a 5mila euro bloccano l’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o se risultanti da atti impositivi non più soggetti a impugnazione. (NT+ Fisco)

Il decreto correttivo sul concordato preventivo biennale ha introdotto una novità di rilievo sul calcolo delle tasse per chi aderisce. In pratica, sulla maggiorazione di reddito prevista dalla proposta del fisco rispetto ai ricavi del periodo d’imposta precedente si può applicare un’imposta sostitutiva che va dal 10 al 15%, in base all’indice di affidabilità fiscale del contribuente. (PMI.it)