Domande riconvenzionali: la mediazione non è condizione di procedibilità - DB

Con sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte nel corso del giudizio, esprimendo il seguente principio di diritto: La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. (Diritto Bancario)

La notizia riportata su altri media

Con la sentenza n. 3452/2024, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un importante principio: la mediazione obbligatoria non è un requisito necessario per decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. (La Legge per Tutti)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Il Giornale dell'Umbria – il giornale on line dell'Umbria)

Una sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il blocco 1991/1993 degli aumenti per l’anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. Se confermata i dipendenti dovrebbero ricevere 34 anni di arretrati. (InformazioneOggi.it)

È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall’ordinanza di rinvio. (Il Sole 24 ORE)

n. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, con la sentenza n. (NT+ Diritto)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Periodico Daily)