Partita Iva, da oggi arriva il divieto di compensazione dei crediti fiscali in caso di debiti: ecco chi è escluso

Il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi INAIL L'art. 1, comma 94 della L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha disposto una nuova limitazione alla compensazione dei crediti d'imposta nel Mod. F24, che opera in presenza di debiti con importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. (Brocardi.it)

Su altre fonti

Una serie di disposizioni restrittive, volte a contrastare il sempre più frequente ricorso a crediti fiscali inesistenti, allo scopo di abbattere o comunque ridurre i debiti di natura previdenziale. Il Legislatore ha optato per una serie di significative novità in materia di compensazione dei crediti nel modello F24 prevedendo: l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (no home banking) per le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di qualsiasi natura, anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 dei crediti Inps/Inail (CittaDellaSpezia)

A decorrere dal 1° luglio 2024 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla compensazione dei crediti e, più nello specifico dei crediti previdenziali. La compensazione verticale consiste nella compensazione di debiti e crediti relativi alla medesima imposta, mentre quella orizzontale consente di compensare debiti e crediti di diversa natura impositiva (es. (Fisco7)

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Le istruzioni del Fisco sullo stop alla compensazione dei crediti da bonus edilizi

Dal 1° luglio, divieto assoluto di compensazione in F24 se ci sono debiti tributari superiori a 100.000 euro ma con la possibilità di rimuovere il divieto effettuando un pagamento, anche parziale, dei debiti, così da ricondurli sotto la soglia. (Italia Oggi)

a far data dal 1° luglio 2024 l’esclusione della possibilità di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. (BibLus)

Il decreto Supoerbonus (D.L. 39/2024) ha ridefinito l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. (BibLus)