Obbligo di mediazione escluso per la domanda riconvenzionale
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Non c’è alcun obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale, se la mediazione è a stata già effettuata, per la domanda principale. Resta ovviamente ferma la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, e per il giudice la possibilità di tentare la conciliazione, per l’intera durata del processo. È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall’ordinanza di rinvio. (Il Sole 24 ORE)
Ne parlano anche altri giornali
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per la domanda riconvenzionale. (La Legge per Tutti)
La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. (Diritto Bancario)
(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Periodico Daily)
(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Il Giornale dell'Umbria – il giornale on line dell'Umbria)
Ben 34 anni di arretrati per i dipendenti pubblici. Qual è il motivo che ha spinto la Cassazione ad una sentenza in favore dei lavoratori? Una sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il blocco 1991/1993 degli aumenti per l’anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. (InformazioneOggi.it)