Obbligo di mediazione escluso per la domanda riconvenzionale

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo
Il Sole 24 ORE ECONOMIA

Non c’è alcun obbligo di mediazione per la domanda riconvenzionale, se la mediazione è a stata già effettuata, per la domanda principale. Resta ovviamente ferma la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, e per il giudice la possibilità di tentare la conciliazione, per l’intera durata del processo. È la soluzione fornita dalle Sezioni unite con la sentenza 3452, al quesito posto dall’ordinanza di rinvio. (Il Sole 24 ORE)

Ne parlano anche altri giornali

FORMATO CARTACEO (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per la domanda riconvenzionale. (La Legge per Tutti)

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. (Diritto Bancario)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Periodico Daily)

(Adnkronos) – La recente sentenza della Cassazione civile numero 3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. (Il Giornale dell'Umbria – il giornale on line dell'Umbria)

Ben 34 anni di arretrati per i dipendenti pubblici. Qual è il motivo che ha spinto la Cassazione ad una sentenza in favore dei lavoratori? Una sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il blocco 1991/1993 degli aumenti per l’anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione. (InformazioneOggi.it)