Bonus prima casa: l’usufrutto non conta

L’usufrutto di una nuova abitazione da destinare ad abitazione principale non permette di mantenere le agevolazioni per la prima casa venduta prma di 5 anni. Se un immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni per la prima casa viene rivenduto entro i successivi 5 anni, non si perdono i vantaggi acquisiti se si acquista un altro immobile entro un anno dall’alienazione da adibire ad abitazione principale, ma solo se sulla nuova casa è possibile vantare la piena proprietà. (PMI.it)

Ne parlano anche altre testate

Più volte ci si domanda come avere il bonus prima casa sulla seconda. Si ricorda che l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto del primo immobile permette di beneficiare di alcuni vantaggi, in particolare per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. (idealista.it/news)

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (AdE – risposta 04 ottobre 2024 n. (Tutela Fiscale del Contribuente)

Benefici “prima casa”: cosa accade con l’usufrutto? Per mantenere i benefici fiscali “prima casa” non basta l’usufrutto, bisogna acquistare la piena proprietà di un immobile entro un anno dalla vendita del precedente. (Immobiliare.it)

Agevolazioni prima casa: per non perderle serve il riacquisto, non basta l’usufrutto

L'agevolazione per l'acquisto della “prima casa” non si applica al riacquisto di un diritto reale di godimento ma soltanto al riacquisto della piena proprietà di altro immobile, nel rispetto dei termini prescritti dalla disposizione agevolativa. (MySolution)

23978/2024, secondo la quale è sempre possibile ottenere le agevolazioni del caso, ma a condizione che il contribuente già proprietario di una prima casa si impegni a vendere l'immobile posseduto entro un anno, qualora intenda richiedere il beneficio per l’acquisto di un secondo immobile. (QuiFinanza)

È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 4 ottobre 2024, n. 192/E sull’applicazione delle disposizioni sulle agevolazioni “Prima Casa” di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 del d. (BibLus)