Eliminata la cessione «differita» per tutti gli interventi edilizi optabili

Eutekne.info ECONOMIA

Ai sensi dell’art. 4-bis comma 7 del DL 39/2024, dal 29 maggio 2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazioni dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite. Testualmente, il menzionato comma 7 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. (Eutekne.info)

Se ne è parlato anche su altri giornali

Sono le famiglie che hanno creduto nel Superbonus 110%. Ed era tormentata dall'ansia che, ad oggi, provano migliaia di italiani. (Torino Cronaca)

Divisioni di immobili. La fine degli interventi con l’eventuale variazione catastale può gonfiare la rendita, che è la base da cui si sviluppa il conteggio dell’imposta comunale. (NT+ Enti Locali & Edilizia)

La finalità del legislatore, con il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024, è quella di “disapplicare la disapplicazione” del “blocco” delle opzioni di sconto o cessione, di cui all’art. (Eutekne.info)

I bonus edilizi perdono appeal per i troppi paletti

39/2024 (altrimenti detto anche decreto superbonus o decreto agevolazioni), entrata in vigore lo scorso 29 maggio ha vietato, tra l’altro, la cessione delle rate residue non fruite relative al superbonus e a tutti i cosiddetti bonus “minori”. (Italia Oggi)

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