Contratto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Firmato l'Accordo di Rinnovo

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo
ECONOMIA

Il 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore della logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 marzo 2024. A seguito di questa intesa, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno revocato lo sciopero precedentemente proclamato per le giornate del 9 e 10 dicembre. L'accordo di rinnovo riguarda il periodo successivo alla scadenza del contratto precedente e introduce nuove disposizioni che mirano a migliorare le condizioni lavorative e salariali dei lavoratori del settore.

Parallelamente, si è discusso della fuoriuscita dal regime forfetario e dell'accesso al concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che hanno inizialmente adottato, per il 2024, il regime forfetario e, nel corso dello stesso anno, ne sono fuoriusciti per il superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero periodo d'imposta (articolo 1, comma 71, legge n. 190/2014), l'accesso al concordato preventivo biennale non è precluso, a condizione che il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta.

Inoltre, è stato chiarito che il quadro P della dichiarazione dei redditi trasmessa entro il 31 ottobre 2024 non è emendabile in occasione dell'appuntamento del 12 dicembre 2024. Benché l'adesione tardiva si eserciti mediante l'invio di una speciale dichiarazione integrativa, la nuova normativa non consente di correggere gli errori commessi nella compilazione del quadro P.

Infine, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello n. 247 e n. 248 del 6 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti sull'interpretazione e applicazione del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, sono state analizzate le conseguenze in termini di cessazione degli effetti del CPB nel caso dell'associazione professionale che si trasforma in STP, e la possibilità di adesione da parte del contribuente che ha adottato il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2024, ma che ha perso tale regime nell'anno stesso, a causa del superamento della soglia di ricavi o compensi di 100.