Bonus edilizi 2024, una riduzione delle sanzioni per frodi ed errori: cosa cambia

Bonus edilizi 2024, una riduzione delle sanzioni per frodi ed errori: cosa cambia
Articolo Precedente

next
Articolo Successivo

next
Sky Tg24 ECONOMIA

Introduzione Il decreto Sanzioni, che rientra nella riforma fiscale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Prevede l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che toccherà anche i bonus edilizi. Le percentuali previste prima di questo provvedimento andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito (“inesistente” o “non spettante”). La nuova normativa prevede invece, a partire dal 1° settembre 2024, una sanzione del 25% per i crediti “non spettanti” e una del 70% per quelli “inesistenti”. (Sky Tg24 )

Se ne è parlato anche su altri giornali

da 200 a 140 per cento dell’importo per il credito compensato illegittimamente. La riduzione è prevista nel caso di rappresentazioni fraudolente, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 5-bis, introdotto nell’articolo 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. (Tutela Fiscale del Contribuente)

Il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, interviene fra l’altro sul D. (Informazione Fiscale)

Uno sguardo dettagliato alle importanti novità inserite nel Decreto legislativo numero 87, già pubblicato in Guri. Disposto il ritorno a un sistema che, di fatto, somiglia moltissimo a quello della vecchia pregiudiziale tributaria (Quotidiano di Sicilia)

Le nuove definizioni di credito inesistente e i più ridotti margini per le sanzioni aggravate

Il nuovo decreto Sanzioni, che è parte della riforma fiscale, ha introdotto modifiche significative nel panorama dei bonus edilizi, con un focus particolare sul Superbonus. (Immobiliare.it)

Le difficoltà correlate alla necessità di effettuare gli adeguamenti informatici non riguardano tanto le modifiche alle percentuali di abbattimento delle sanzioni e alle relative aliquote, quanto il fatto che occorrerà gestire, per i prossimi anni, un doppio sistema di calcolo delle sanzioni, basato sul momento in cui la violazione è stata commessa. (NT+ Fisco)

74/2000, recante, a sua volta, le disposizioni comuni alle sanzioni penali e amministrative. In conseguenza della novella, il concetto di credito “inesistente” è adesso identificato dalla legge in maniera specifica, non solo perché contrapposto al concetto di credito “non spettante”, di cui alle distinte previsioni dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies, del citato D. (Euroconference NEWS)