Codice della crisi d’impresa: operativo il terzo decreto correttivo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, il D. Lgs. n. 36/2024, ovvero il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 28 settembre 2024. Nello specifico, si tratta del terzo decreto correttivo, in… (Fiscal Focus)

Su altre testate

come anticipato nella nostra Iusletter del 30 settembre scorso, riprendiamo la pubblicazione delle Pillole di diritto concorsuale che hanno come obiettivo quello di illustrare le modifiche che il terzo decreto correttivo, pubblicato in G. (Iusletter)

Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e, dunque, il 28.9.2024. Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4.9.2024 e si compone del Capo I (articoli da 1 a 51), che reca le disposizioni modificative del CCII, e del Capo II (articoli da 52 a 57), che contiene le disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché le disposizioni transitorie. (Euroconference NEWS)

136/2024. 227 - è stato pubblicato il terzo decreto correttivo, introdotto attraverso il Dlgs n. (QuiFinanza)

L’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14), avvenuta il 15 luglio 2022 e che ha aggiornato le disposizioni della Legge 19/10/217 n. (TeamSystem)

14). Il provvedimento, che entra in vigore il 28 settembre 2024, apporta una serie di novità al testo originale, dalla revisione del meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa alla composizione negoziata, inclusa la trasformazione dell’albo dei gestori in elenco, con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali. (MySolution)

Tali innesti, così come le ulteriori novità in tema di omologazione del concordato e della successiva fase di reclamo, appaiono tesi ad incoraggiare e favorire la soluzione concordataria rispetto al prosieguo della liquidazione giudiziale. (Altalex)