Stop Spazzacorrotti: «Aspettavo l’arresto, ora so che non finirò più in carcere»

«Avevo paura che mi dichiarassero latitante» Il 29 gennaio finisce in carcere Chiaro.

Masia, 58 anni, avrebbe dovuto finire in carcere lo scorso 9 gennaio, ma la sua esecuzione è rimasta «in attesa».

E adesso so anche che non accadrà, che non finirò in carcere.

Quel giorno Masia finisce ai domiciliari, mentre Francesco Chiaro, il capo dell’Ufficio tecnico, viene portato in carcere.

Mia figlia più piccola ha cercato su internet cosa potessi portarmi in carcere e ho preparato la borsa — spiega Masia —. (Corriere della Sera)

Ne parlano anche altri giornali

Roma, 12 febbraio 2020 - È illegittima l'applicazione retroattiva della Legge Spazzacorrotti. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge. (QUOTIDIANO.NET)

Riproduzione riservata Secondo la Corte, infatti, “l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione“. (Il Riformista)

Ci sono i reati più gravi e quelli meno gravi, ma ci dovrebbe essere un solo binario della giustizia. La Corte Costituzionale boccia la riforma voluta dal ministro grillino, un obbrobrio giuridico anticostituzionale. (Tempi.it)

La selezione del meglio del giornalismo di Repubblica. (La Repubblica)

In particolare, era stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge. (La Stampa)

Secondo i giudici delle leggi è illegittima, in particolare, l'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la Pa le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario rispetto all'adozione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. (Il Sole 24 ORE)