Ricostituzione della pensione di esodo, ulteriori chiarimenti dell’INPS

Ricostituzione della pensione di esodo, ulteriori chiarimenti dell’INPS
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Lavoro e Diritti ECONOMIA

L’INPS ha rilasciato il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 con il quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla ricostituzione delle prestazioni degli esodi attivati con accordo di isopensione, contratto di espansione e assegno straordinario erogato dai fondi bilaterali in caso di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questo aggiornamento si aggiunge alle indicazioni operative già fornite nel messaggio n. (Lavoro e Diritti)

Ne parlano anche altri media

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Paolo Fanelli, sta inviando, in questi giorni, le comunicazioni ai beneficiari della Carta Dedicata a Te 2024, con le relative modalità previste dalla normativa per il ritiro e la fruizione della stessa. (Frosinone News)

La ricostituzione non può avvenire d’ufficio né su istanza del lavoratore interessato in quanto, a differenza di una normale prestazione pensionistica, l’assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro e, pertanto, è necessario il suo consenso per farsi carico degli oneri aggiuntivi legati al pagamento della prestazione. (LavoroSi)

Con il Messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti operativi per la ricostituzione degli assegni di esodo (ossia prestazioni di isopensione e indennità mensili nei contratti di espansione), a integrazione delle istruzioni contenute nel Messaggio n. (PMI.it)

Ricostituzioni delle prestazioni di esodo: chiarimenti

Nel caso di accrediti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricalcolo degli assegni di prepensionamento si attiva con domanda del datore di lavoro. (NT+ Lavoro)

In particolare, il messaggio affronta le casistiche legate alle prestazioni di esodo regolate dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 148, oltre che agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà previsti dall'articolo 26 dello stesso decreto. (Lavorofacile.it)

3078 del 19 settembre 2024, ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo, come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo. (Euroconference LAVORO)