Non può essere licenziato chi si assenta dal lavoro o commette altre irregolarità rilevate dal telepass installato sull'auto aziendale
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Non perde il posto chi risulta assente ingiustificato dal telepass installato sull'auto aziendale. L'azienda avrebbe dovuto avvertirlo che il dispositivo poteva essere utilizzato per controlli sulla prestazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024, ha respinto il ricorso di una Spa. In primo luogo la sezione lavoro ha precisato che "controlli difensivi" sui dipendenti s'intendono i controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro illeciti o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale e dunque non volti ad accertare l'inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.
E infatti, in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st. lav., ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.
Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarano la dose hanno spiegato che il “Fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più dipendenti, è stato, quindi, specificato che spetta al datore di lavoro l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 L. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento”. Ora il verdetto è divenuto definitivo. Il lavoratore dovrà essere riassunto nonostante le irregolarità commesse.
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