Comunicazione delle attività di locazione breve

Il servizio si rivolge a chi intende avviare contratti di locazione breve negli appartamenti dei quali ha disponibilità.
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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a chi intende avviare contratti di locazione breve negli appartamenti dei quali ha disponibilità.

Descrizione

L'affitto breve (o locazione breve) è regolata dal Codice Civile (articoli 1571 e seguenti) e trae fondamento dall'inalienabile diritto di ogni proprietario di immobile di poter godere (ovvero la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa per trarne tutte o nessuna utilità, la cosiddetta "disposizione materiale") e di poter disporre (ovvero la facoltà di venderla o di non venderla, di donarla, lasciarla per testamento o darla in locazione, la cosiddetta "disposizione giuridica") del bene a suo vantaggio e a suo piacimento secondo il principio di pienezza ed esclusività previsto dal diritto di proprietà.

L'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96 del 21 giugno 2017, definisce locazioni brevi "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano attività  di  intermediazione  immobiliare,  anche   attraverso   la gestione di portali online".

Per tale tipologia di locazione, non definita all'interno della Legge Regionale 17/2001, non sono previste le prestazioni di servizi accessori al godimento dell'immobile (come ad esempio la prima colazione), nè la somministrazione di alimenti e bevande. Gli unici servizi consentiti sono la fornitura di biancheria e asciugamani al check-in e lo svolgimento della pulizia al check-out.

La Legge Regionale n. 11 del 5/07/2023, pubblicata sul BURC n. 50 del 05/07/2023 ed esecutiva a partire dal 6/07/2023, ha apportato alcune modifiche in materia di strutture ricettive e locazioni brevi. In particolare, sono state introdotte alcune norme riguardanti le locazioni brevi (cd. affitti brevi) tra cui l'obbligo di attribuzione del CUSR anche agli immobili locati con la formula degli affitti brevi, ed i seguenti adempimenti che i soggetti che esercitano o intendono esercitare attività di locazione breve devono rispettare:

  • comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività; se l'attività è già in corso, di comunicazione le predette informazioni al più presto;
  • trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienicosanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
  • denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
  • comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

Si precisa che la mancata comunicazione al Comune, ai sensi del comma 5 quater della suddetta legge, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da cinquecento a duemila euro.

Copertura geograficaAmalfiCome fare

La richiesta può essere fatta attraverso il servizio on line disponibile sul sito del Comune cliccando sul pulsante in fondo alla pagina "Accedi al servizio online".

Per l'accesso al servizio è obbligatoria l'autenticazione tramite SPID.

L'utente dovrà poi compilare il modulo come da istruzioni ed inviare la richiesta.

In caso di esito positivo della richiesta l'utente riceverà conferma tramite email e potrà visualizzare la pratica nella propria area personale con indicazione del numero di protocollo assegnato.

Cosa serve

L'articolo 13 della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2019 (così come modificato dall'art. 5 della Legge Regionale n.11 del 5 luglio 2023, pubblicata sul BURC n.50 di pari data) ha introdotto i seguenti ulteriori adempimenti a carico dei soggetti che intendono esercitare attività di locazione breve:

  • comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività di locazione, i dati catastali, l'indirizzo, il numero di camere o unità abitative e dei posti letto dell'alloggio, il nome, il cognome, il codice fiscale, il numero di telefono e l'indirizzo mail/pec del soggetto che esercita l'attività;
  • trasmettere al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'alloggio che il Comune può sottoporre a verifica;
  • denunciare la presenza di ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
  • comunicare al Comune i periodi di locazione effettuata ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di soggiorno comunale.

La mancata comunicazione al Comune, ai sensi dell’art 5, comma 5 - quinquies della suddetta Legge, comporta la sanzione pecuniaria, da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 2.000,00 €.

Con il medesimo articolo, inoltre, è stato esteso l'obbligo di attribuzione del CUSR anche agli immobili locati con la formula degli affitti brevi.

Ulteriori adempimenti previsti per poter locare un immobile con la formula dell'affitto breve sono:

  • Iscrizione al portale alloggiati web della Questura per la comunicazione dei dati degli ospiti;
  • Pagamento della tassa di soggiorno per gli ospiti laddove prevista;
  • Stipula del contratto di locazione. In merito a questo aspetto, ulteriori informazioni sono disponibili nella Circolare della Agenzia delle Entrate n.24/E del 12 Ottobre 2017.
  • Pagamento delle tasse secondo il regime fiscale posseduto.
  • Trasmissione delle presenze per fini statistici attraverso la piattaforma telematica "Rilevatore turistico regionale" della Regione Campania
  • affitti brevi
Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa
Allegati
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