DM 3 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio
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DM 3 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio
Il 5 dicembre 2024 un corso in videoconferenza fornirà indicazioni su come eseguire una valutazione del rischio incendio in conformità al decreto ministeriale del 3 settembre 2021.
L’articolo 46 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha previsto al comma 3 l’adozione di uno o più decreti per definire i criteri diretti atti ad individuare le misure per evitare l’insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
In attuazione di tale comma sono stati emanati, nel mese di settembre 2021, tre decreti che completano il quadro normativo, in materia di prevenzione incendi all’interno dei luoghi di lavoro.
In particolare, con il Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 sono stati definiti, anche per la valutazione del rischio incendio, importanti criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
Il corso in videoconferenza sul decreto ministeriale e la valutazione del rischio
Proprio per approfondire questi temi e migliorare la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza il 5 dicembre 2024 un corso in videoconferenza di 2 ore dal titolo “La valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021”.
Il corso ha lo scopo di fornire indicazioni su come eseguire una valutazione del rischio incendio in conformità al decreto ministeriale 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Attraverso l’analisi del decreto si vuole promuovere una visione della valutazione del rischio incendio come strumento per ottimizzare la gestione della sicurezza antincendio in azienda, andando oltre la semplice verifica della conformità normativa.
La docente del corso è Manuela Marzadori, ingegnera esperta in valutazione del rischio incendio.
La normativa, la valutazione dei rischi e i luoghi a basso rischio
Il DM 3 settembre 2021 prescrive che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali siano effettuate in conformità a vari criteri (art. 3):
- Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
- Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Ricordiamo che, ai fini dell’applicazione del DM 3 settembre 2021, sono considerabili luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Gli argomenti del corso e le informazioni per iscriversi
Il corso di 2 ore “La valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021” si svolgerà il 5 dicembre 2024, dalle 10.00 alle 12.00, in videoconferenza.
Durante la videoconferenza verranno affrontati i seguenti argomenti:
- panoramica sulle novità introdotte dal DM 3 settembre 2021
- analisi dei criteri sulla base dei quali poter definire un’attività a basso rischio di incendio
- com’è cambiata la valutazione del rischio incendio alla luce dell’entrata in vigore del DM 03.09.2021 – Decreto “Minicodice”
- esempi di valutazione del rischio eseguite in conformità al DM 03.09.2021
La partecipazione al corso vale come 2 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, per Coordinatori alla sicurezza, per formatori qualificati seconda area tematica. Il corso è valido anche ai fini della formazione prevista per il Manager HSE e ai fini della formazione necessaria per l'iscrizione al Registro Consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro).
Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-programma/la-valutazione-del-rischio-incendio-secondo-il-dm-3-settembre-2021
Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 030.6595035 - fax 030.6595040 - [email protected] - [email protected]
28 novembre 2024
Ufficio Stampa di AiFOS