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Vaccini cambia l’orientamento giurisprudenziale: vanno risarcite anche le vittime delle vaccinazioni solo raccomandate

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Retroattiva la legge Lorenzin che indennizza anche le vittime delle vaccinazioni solo raccomandate. La norma non fa distinzioni temporali, dunque opera pure per il passato. Pesa la Consulta: è ingiusto che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo cui hanno contribuito. Trattasi di nuovo orientamento.
lecce , (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Devono essere indennizzate dallo Stato anche le persone che hanno subito danni alla salute dalle vaccinazioni non soltanto da quelle obbligatorie ma anche da quelle solo raccomandate. E ciò anche in epoca anteriore alla conversione del dl Lorenzin, il decreto legge 07.06.2017, n. 73 convertito dalla legge 31.07.2017, che non fa distinzioni temporali: opera quindi per il passato riconoscendo la tutela alle vaccinazioni che all’epoca della somministrazione risultavano raccomandate. Pesa la sentenza costituzionale del 23/06/2023, n. 129: è ingiusto, osserva la Consulta, che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo cui hanno contribuito nell’ambito di un piano di profilassi collettiva.

È quanto emerge dall’ordinanza 16875/2024 pubblicata il 19 giugno 2024 dalla sezione lavoro della Cassazione Diventa definitivo l’indennizzo riconosciuto al minore che risulta affetto da autismo dopo la vaccinazione antimeningite di gruppo C. Non giova al ministero della Salute dedurre che, per i vaccini non obbligatori, la tutela dovrebbe essere riconosciuta solo contro i danni per i sieri contro morbillo, parotite e rosolia. Con l’approvazione della legge 119/17 le immunizzazioni contro il meningicocco di gruppo B e C sono raccomandate. E il regime della «raccomandazione» esisteva anche prima del decreto Lorenzin.

Fra le due interpretazioni possibili il collegio esclude che l’articolo 5 quater del decreto legge 73/2017, inserito in sede di conversione, abbia voluto ribadire che la tutela indennitaria sia limitata ai vaccini obbligatori: secondo la giurisprudenza della Consulta è dagli articoli 2, 3 e 23 della Costituzione che sorge l’obbligo per lo Stato di accollarsi il pregiudizio individuale sofferto da chi si è sottoposto a determinate vaccinazioni raccomandate.

Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “L’articolo 5 quater, poi, utilizza i verbi al passato: fa riferimento ai soggetti che «abbiano riportato» lesioni o infermità, dalle quali «sia derivata» una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica. E la stessa Camera nel verificare i costi della legge si interroga sugli effetti retroattivi potenzialmente onerosi. Il vaccino anti-meningicocco è consigliato da anni ai più piccoli dal servizio sanitario nazionale”.

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