Bollette 2025: stop ai contratti telefonici e niente più aumenti improvvisi
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Nuove tutele per le utenze di luce e gas dal 2025: nuovi contratti solo in forma scritta, preavviso di tre mesi e rinnovo offerte PLACET trasparenti. Dal 1° gennaio 2025, stop alle adesioni telefoniche per nuovi contratti luce o gas: sarà sempre necessaria la forma scritta su supporto durevole e, nel caso di adesione di una proposta presentata da venditori porta a porta, il diritto di recesso si estende da 14 a 30 giorni. (PMI.it)
Se ne è parlato anche su altri media
L'Arera ha infatti dettato nuove regole per tutelare di più gli utenti di luce e gas in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e teleselling. Nuove regole a tutela dei consumatori per le bollette di gas e luce. (ilmattino.it)
L'ALA . Telefonate moleste a tutte le ore. (Il Centro)
Bollette luce e gas 2025: cosa cambia? L’obiettivo è quello di fornire ai consumatori una maggiore trasparenza in fase di sottoscrizione dei contratti, soprattutto per quei casi in cui vengono stipulati fuori dai locali commerciali e/o in via telefonica. (Informazione Fiscale)
Bollette luce e gas 2)Per quelli stipulati telefonicamente è fondamentale che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto, con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o telematico e sempre accessibile. (iLMeteo.it)
Il Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ha rappresentato, per molti anni, un punto di riferimento per i consumatori in Italia nel settore dell’energia elettrica. L’evoluzione del mercato energetico e le recenti riforme hanno però portato ad un mutamento epocale e senza precedenti. (Abruzzo Cityrumors)
Dall’1 gennaio 2025, come spiega l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, «entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore». (ilmessaggero.it)