ZES Unica: nuove faq su fruizione e cumulabilità con altri crediti

In tema di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, con le FAQ dell’11 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti, tra l’altro, la fruizione, gli investimenti ammissibili e la cumulabilità con altri crediti d’imposta. Secondo quanto chiarito dalle Entrate è possibile che un potenziale beneficiario indichi più di un progetto d’investimento iniziale, fermo restando il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. (Ipsoa)

La notizia riportata su altri media

Una società può presentare più progetti di investimento, tenuto conto però dei requisiti generali, e cioè deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. (Fiscal Focus)

Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica (articolo 16 del Dl n. (FiscoOggi)

Le FAQ sono raggruppate nelle seguenti categorie: modalità e termini di presentazione della richiesta; settori e investimenti ammissibili; immobili; cumulabilità; aree ammissibili; varie. (Eutekne.info)

Zes unica, senza bonus l’acquisto di immobile per macchinari e attrezzature

Archiviata la fase dell’invio delle domande, per la nuova Zes unica si attende di conoscere numero ed entità delle richieste presentate. (NT+ Fisco)

L'Agenzia delle Entrate ha nuovi chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica. Nelle risposte alle FAQ precisazioni su cumulabilità con altre agevolazioni e sulle modalità di fruizione Il credito d’imposta ZES è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi. (Informazione Fiscale)

M. L. - Catania L’articolo 16 del Dl 19 settembre 2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella cosiddetta «Zes unica» per il Mezzogiorno. In base all’articolo 16 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. (NT+ Fisco)