Sconta l’imposta sulle donazioni il bonifico dello zio alla nipote

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FiscoOggi ECONOMIA

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha ritenuto rilevante, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un trasferimento di denaro, avvenuto mediante ordinativo bancario, da parte dello zio paterno in favore della nipote. La questione origina dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta sulle donazioni, in relazione alla riqualificazione in termini di liberalità indiretta del trasferimento mediante ordinativo bancario da parte dello zio paterno (donante) in favore della nipote (beneficiaria) di attività finanziarie (denaro e titoli) detenute su un conto corrente Svizzero, ed emerse con l’istanza presentata dal donante per la procedura di collaborazione volontaria (ex articolo 1, commi 1 e 2, legge n. (FiscoOggi)

Su altri media

5 civ.), con la sentenza n. 7442/2024, ha ritenuto soggetto all’imposta sulle donazioni un trasferimento di denaro mediante bonifico bancario da parte dello zio in favore della nipote e venuto in evidenza per effetto dell'istanza volta ad avvalersi della procedura di… (Fiscal Focus)

Donazioni senza tasse tra genitori e figli: il cambio di passo da parte della giurisprudenza è arrivato quest’anno con la sentenza numero 7442/2024 della Sezione Tributaria della Cassazione, pubblicata lo scorso 20 marzo, secondo cui non vi è obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali occorrenti tra genitori e figli. (idealista.it/news)

Cinque anni per accertare le liberalità indirette confessate nella voluntary

Quando una donazione indiretta è oggetto di tassazione per il fatto di esser stata compresa in «dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi» (articolo 56-bis, del Dlgs 346/1990) il termine di decadenza dell’azione del fisco decorre non dalla data della donazione indiretta ma dalla data della dichiarazione. (NT+ Fisco)

La situazione era simile: si trattava di una liberalità informale intervenuta tra soggetti legati da un vincolo che non consente di applicare franchigie nell’ambito dell’imposta sulle donazioni, che veniva “confessata” nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. (Eutekne.info)