"Rosa e Olindo colpevoli, contro di loro nessun complotto"

Rosa e Olindo colpevoli, contro di loro nessun complotto
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il Giornale INTERNO

«Non bastano le inchieste giornalistiche e le Iene» a riaprire il processo per la Strage di Erba di Via Diaz dell'11 dicembre 2006, nella quale persero la vita Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, sua mamma Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. In quasi 90 pagine la seconda sezione della Corte d'Appello di Brescia presieduta da Antonio Minervini demolisce le tre richieste di revisione del processo avanzate dai legali Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Paola Morello, dal tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi Diego Soddu e dal sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser (il Giornale)

Ne parlano anche altri media

Dopo i giudici di Como (primo grado), di Milano (appello) e di Roma (Cassazione), anche i quelli della Corte d’appello di Brescia certificano che Rosa Bazzi e Olindo Romano devono restare all’ergastolo. (Il Fatto Quotidiano)

I giudici hanno stabilito che le prove indicate dalla difesa non erano in grado di modificare l’esito del processo, definendo l’impianto accusatorio come “solido” e fondato su evidenze scientifiche e testimonianze ritenute attendibili. (Virgilio Notizie)

Dopo i giudici di Como (primo grado), di Milano (appello) e di Roma (Cassazione), anche i quelli della Corte d’appello di Brescia certificano che Rosa Bazzi e Olindo Romano devono restare all’ergastolo. (Il Fatto Quotidiano)

Strage Erba: giudici, per revisione manca novità prova

I giudici della Corte d’appello di Brescia in 88 pagine hanno spiegato perché non ci potrà essere un processo di revisione sulla mattanza avvenuta nella corte di via Diaz nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006 e perché Olindo Romano e Rosa Bazzi restano all’ergastolo. (Il Fatto Quotidiano)

Il super testimone della strage di Erba, Mario Frigerio, è attendibile. (PUPIA)

La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile "sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l'ammissione". (gelocal.it)