Start-up e Pmi innovative, fiscalità messa a punto
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È approdata ieri in Gazzetta ufficiale la legge n. 162 del 28 ottobre 2024, che apporta delle novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (Pmi). In particolare, la nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per: favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2) chiarire e specificare l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4) esentare da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4) rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4) consentire l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice - Sis (articolo 5). (FiscoOggi)
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Non rientrano nella nozione di investimento agevolato gli acquisti di azioni o quote di piccole e medie imprese innovative, effettuati tramite compravendita di partecipazioni già detenute da terzi. Questa modalità di acquisto, non solo non rientra tra quelle espressamente contemplate dalla disciplina di riferimento, ma non sarebbe neppure conforme alla ratio della stessa. (FiscoOggi)
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Il decreto prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative è riconosciuta una detrazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche: qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. (Diritto Bancario)