Entrate: Faq tax credit investimenti ZES Unica

Fornite precisazioni sul Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica (AdE – Faq 11 luglio 2024) Modalità termini richiesta e fruizione credito d’imposta: – ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’ art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 , occorre fare riferimento al modello di “COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI… Read More (Tutela Fiscale del Contribuente)

Se ne è parlato anche su altri media

Fino al 14 marzo 2025 potranno essere presentate comunicazioni integrative circa gli investimenti realizzati prima e dopo il 15 novembre 2024, ma anche comunicazioni per “rettificare” il credito d’imposta effettivamente maturato ex post (in relazione ad investimenti agevolati realizzati in misura inferiore rispetto all’importo preventivamente comunicato). (Italia Oggi)

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica. (AteneoWeb)

Bonus Zes Unica Mezzogiorno in scadenza: cos’è e tutto quello che devi sapere Bonus Zes Unica Mezzogiorno in scadenza: cos’è e tutto quello che devi sapere (Edilizia.com)

Bonus ZES: chiarimenti su cumulabilità e fruizione del credito d’imposta

Una società può presentare più progetti di investimento, tenuto conto però dei requisiti generali, e cioè deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. (Fiscal Focus)

L’articolo 16 del Dl 19 settembre 2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella cosiddetta «Zes unica» per il Mezzogiorno. In base all’articolo 16 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. (NT+ Fisco)

Il credito d’imposta ZES è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi. Non è compatibile, invece, con il credito per investimenti in beni nuovi strumentali o con il credito d’imposta transizione 5.0. (Informazione Fiscale)