Regime forfettario, nuove prospettive con il DDL lavoro
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L’approvazione definitiva del DDL Lavoro da parte di Camera e Senato ha introdotto rilevanti novità per chi opera in regime forfettario. Tra i punti di maggiore interesse del provvedimento di legge si segnala una deroga significativa alla causa di esclusione prevista dalla Legge n. 190/2014, comma 57, lett. d-bis. Quest’ultima norma, ricordiamo, stabilisce che non possono accedere al regime forfettario i contribuenti che fatturano prevalentemente verso il proprio datore di lavoro, attuale o precedente. (InvestireOggi.it)
Se ne è parlato anche su altri media
Sale, dunque, di 5mila euro, passando da 30mila a 35mila euro, la soglia relativa al reddito da lavoratore dipendente che non consente l'ingresso o la permanenza nel forfettario, ossia nel regime che applica l'aliquota unica al 15%, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (professioneArchitetto)
Il monitoraggio deve riguardare, segnatamente, i ricavi o compensi incassati per i quali vigono delle “soglie di fuoriuscita”. (Euroconference NEWS)
L’applicazione del regime forfettario richiede il possesso di precisi requisiti nel rispetto dei quali è possibile beneficiare di adempimenti fiscali e contabili ridotti al minimo nonchè di una tassazione alleggerita. (InvestireOggi.it)
Dal 1° gennaio 2025 si alza la soglia del reddito da lavoro dipendente entro la quale i contribuenti con Partita Iva possono scegliere se entrare o restare nel regime forfettario: sarà necessario verificare che nel 2024 non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (come le pensioni e le collaborazioni) in misura superiore non più a 30mila € ma a quota 35mila €. (Unione Artigiani)
Con la manovra per il 2025 aumenta la soglia di reddito che permette di assoggettare alla tassa piatta del 15% i redditi aggiuntivi generati dai dipedenti che hanno aperto una partita Iva. (Il Sole 24 ORE)
Sempre a partire dal prossimo anno si allenterà la morsa fiscale sui forfettari “trasfertisti” che, in conseguenza della riforma dell'articolo 54 del tuir, non dovranno più pagare le imposte sulle spese analiticamente addebitare ai clienti per lo svolgimento dell'attività professionale. (MySolution)