Mail di lavoro e tutela della privacy, novità dal Garante. Il datore può “spiare” le mail?

Il Garante della Privacy ha adottato in settimana un aggiornamento al Documento di indirizzo su “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”. In sostanza, ha affrontato dopo consultazione pubblica la questione della conservazione dei metadati dei lavoratori, ampiamente dibattuta tra gli addetti ai lavori. Abbiamo chiesto all’avvocato Ugo Di Stefano, senior partner e responsabile del Dipartimento Privacy & Corporate Compliance di Lexellent, di chiarire alcuni aspetti della vicenda. (la Repubblica)

Ne parlano anche altre fonti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 6 giugno 2024, fornisce il proprio indirizzo circa i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati (Dottrina Lavoro)

Per leggere questo articolo devi essere registrato ed effettuare il login! Con decisione del 6 giugno il Garante per la protezione dei dati personali ha rielaborato significativamente le direttive pubblicate il 6 febbraio sui tempi di conservazione dei metadati (Federprivacy)

Il nuovo documento di indirizzo consente alle aziende di salvaguardare le informazioni necessarie ad archiviare e indicizzare i messaggi di posta elettronica: questo perché il termine stringente di conservazione... (NT+ Lavoro)

Email dipendenti: il Garante Privacy sul trattamento dei metadati

Il Garante Privacy ha pubblicato un documento di indirizzo e avviato una consultazione pubblica per disciplinare la gestione dei metadati di posta elettronica nel contesto lavorativo. (Agenda Digitale)

Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”; il documento era atteso da tempo, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute. (LavoroSi)

Il Garante precisa preliminarmente che il documento non reca prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento ma intende offrire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili in tale specifico ambito, alla luce di talune precedenti decisioni dell’Autorità, al solo fine di richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro. (Diritto Bancario)