Gaetano Buglisi, Eoloco fatta chiarezza sull’operazione finanziaria

Ieri la quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, presieduta da Edoardo Veronelli, ha rimodulato la condanna sancita in 1° grado a Vito Nicastri, condannandolo a 2 anni e 6 mesi per evasione fiscale, riservandosi 90 gg per il deposito delle motivazioni. La stessa Corte ha assolto gli imprenditori Gaetano Buglisi, Pier Francesco Rimbotti e Roberto Saija dall’accusa di truffa ai danni dello Stato – scaturente dalla presunta evasione fiscale – perché “il fatto non sussiste” e comunque
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Milano, (informazione.it - comunicati stampa - energia) Il fatto: da quanto emerso dal carteggio processuale e dal dibattimento, la compravendita è del dicembre 2007 (basato su un reato che comunque sarebbe stato prossimo alla prescrizione) e riguardava un impianto eolico da 67 MW in provincia di Trapani, sviluppato dal c.d. “re dell’eolico”, Vito Nicastri, per conto del fondo australiano Babcock & Brown (il cui rappresentante per l’Italia, imputato nel processo, è deceduto lo scorso anno e quindi non si è più dato luogo e procedere) e del gruppo “Infrastrutture” del Rimbotti.

Il parco eolico (attraverso una società di scopo che deteneva i titoli autorizzativi), che ha visto in un primo momento come acquirente una società del gruppo di Gaetano Buglisi, è stato poi ceduto, per il tramite dello stesso Buglisi, al colosso belga “Electrabel” (poi GAZ DE FRANCE SUEZ e oggi ENGIE).

Il parco eolico “incriminato”, ad oggi ancora di proprietà del Gruppo Gaz de France-Suez, ha un valore stimato di circa 220 ML di Euro e rappresenta, per il gruppo, uno degli impianti più grandi e performanti d’Europa.

Dapprima l’accusa, considerando l’operazione elusiva fiscalmente, ha accusato taluni imputati di reato di riciclaggio, per poi derubricarlo nel 2013 in reato fiscale.

Ieri, la sentenza della Corte di Appello di Milano ha posto fine ad una lunga e annosa vicenda giudiziaria, chiarendo, in via definitiva, che l’intera operazione contrattuale messa in atto dal gruppo GDF e da Buglisi, Rimbotti e Saija, era conforme al quadro normativo vigente e quindi non era, e non è, ravvisabile alcun reato.

Un legale di parte a una nostra domanda fatta dopo la lettura del dispositivo da parte del Giudice, ha commentato: “si pone fine a un processo che probabilmente non si sarebbe dovuto neppure iniziare”.

FONTE: Repubblica.it
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