Superbonus e la questione della fatturazione errata: un'analisi dettagliata

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuovi chiarimenti riguardo lo sconto in fattura del Superbonus. Questi dettagli riguardano principalmente la validità delle fatture con data operazione entro il 31 dicembre e con sconto in fattura integrale.

La data di fine anno rappresenta una scadenza cruciale per i condomini che intendono beneficiare del Superbonus al 110%. Se la fattura è stata correttamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, i condomini possono beneficiare del Superbonus al 110% pieno.

Tuttavia, se le fatture relative agli interventi del Superbonus presentano degli errori che vengono corretti troppo tardi, l'aliquota originaria non può essere ripristinata, nemmeno attraverso il ravvedimento operoso. Questo è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 146 del 2024.

Un esempio pratico di questa situazione è stato presentato dalla signora Alfa, un condomino incaricato del "condominio minimo". Ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate riguardo la fruizione del Superbonus 110%. Le fatture emesse con errori alla fine dell'anno e corrette troppo tardi non consentono ai beneficiari del Superbonus di conservare l'aliquota originaria, neanche se il fornitore regolarizza la sua posizione con il ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura. Questi dettagli sono stati forniti in risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta individuazione della data rilevante ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura.

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