Bonus prima casa, vale anche su un secondo immobile? I chiarimenti della Cassazione

Bonus prima casa, vale anche su un secondo immobile? I chiarimenti della Cassazione
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Sky Tg24 ECONOMIA

Introduzione Alcuni contribuenti si chiedono se il "bonus prima casa" può essere riconosciuto anche in caso di acquisto di una seconda abitazione. La risposta è sì, a patto che entro un anno dall'atto di compravendita il vecchio immobile, su cui è stato applicato il medesimo bonus, venga venduto. Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito questo concetto, anche qualora la casa sia inagibile a causa di un terremoto avvenuto prima dell'acquisto della seconda casa. (Sky Tg24 )

Se ne è parlato anche su altri media

Le toghe hanno chiarito la materia con la sentenza n. Con una recente sentenza la Cassazione ha ricordato quando il proprietario di un’abitazione, posseduta a titolo di prima casa, ha la facoltà di chiedere l'agevolazione per l'acquisto di una nuova abitazione. (QuiFinanza)

L'agevolazione per l'acquisto della “prima casa” non si applica al riacquisto di un diritto reale di godimento ma soltanto al riacquisto della piena proprietà di altro immobile, nel rispetto dei termini prescritti dalla disposizione agevolativa. (MySolution)

Legittimo il disconoscimento delle agevolazioni prima casa, e la conseguente riliquidazione delle imposte, se il contribuente, sei anni prima, ha già beneficiato della stessa agevolazione per l’acquisto di una casa conferita in un trust. (FiscoOggi)

Bonus prima casa, a chi spettano le agevolazioni per l'acquisto di un secondo immobile e requisiti

E, a certe condizioni, si può usufruire delle stesse agevolazioni anche acquistando una seconda casa, purché si rispetti l’impegno a vendere la prima entro un anno. Soprattutto per i giovani lo sconto sulle imposte in occasione dell’acquisto della prima casa resta un vantaggio prezioso. (ilmessaggero.it)

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (AdE – risposta 04 ottobre 2024 n. (Tutela Fiscale del Contribuente)

Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23978 del 6 settembre 2024, in riferimento ad un avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per la revoca dell’agevolazione “prima casa”. (FiscoOggi)