Bonus edilizi: soppresso il codice 10 “cessionario/fornitore”
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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 18/E del 07 marzo 2025, ha soppresso il codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”, da indicare nel modello F24 Elide, per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta, in caso di omesso invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o della prima cessione del credito da bonus edilizi. Tale codice era stato istituito in sostanza in caso di invio oltre i termini della comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o la prima cessione dei crediti di bonus edilizi: il codice tributo doveva essere riportato nella sezione del modello F24 “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, congiuntamente al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito. (Diritto Bancario)
La notizia riportata su altri media
Mancano veramente pochissimi giorni all'ultimo termine utile per la comunicazione delle opzioni di cesione del credito o di sconto in fattura sulle spese con bonus edilizi (Bonus Ristrutturazioni, Superbonus, Eco e Sismabonus) relative all'anno 2024. (ingenio-web.it)
Inoltre, eventuali motivi “sostanziali” di diniego del beneficio devono emergere da un atto di accertamento delle Entrate opportunamente motivato. Oltre che dal cedente, il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione o sconto dei bonus edilizi presentata dal contribuente può essere impugnato anche dal cessionario (cioè l’impresa edile). (NT+ Fisco)
Stavolta, più che mai, evitare penalità e brutte sorprese fiscali significa tenere occhi aperti e agenda pronta. Tra Certificazione Unica, comunicazioni per il Bonus casa e adempimenti Iva, marzo appare denso di obblighi fiscali da gestire con precisione e puntualità. (QuiFinanza)
Introduzione (Sky Tg24 )
Si tratta delle residue possibilità che sono rimaste nel 2024 a seguito della stretta effettuata prima dal D. • dovranno comunicare telematicamente l’eventuale esercizio dell’opzione per la cessione del credito a terzi o per sconto in fattura concesso dal fornitore. (MySolution)
Si tratta del termine ultimo, in alcun modo derogabile, siccome il mancato invio entro la scadenza non può essere sanato nemmeno avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, D. (Euroconference NEWS)