Soppresso dall’F24 il codice per la remissione in bonis di sconto in fattura e cessione del credito

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BibLus ECONOMIA

Non è più possibile la regolarizzazione posticipata della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito dei bonus edilizi A distanza di un anno dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024 (noto come “decreto blocca cessioni”) l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 7 marzo 2025, ha disposto la soppressione del codice identificativo “10” all’interno del modello F24 ELIDE (BibLus)

Ne parlano anche altre fonti

• che hanno sostenuto delle spese per bonus edili nel 2024 • dovranno comunicare telematicamente l’eventuale esercizio dell’opzione per la cessione del credito a terzi o per sconto in fattura concesso dal fornitore. (MySolution)

Stavolta, più che mai, evitare penalità e brutte sorprese fiscali significa tenere occhi aperti e agenda pronta. Marzo 2025 promette di essere una corsa a ostacoli tra moduli e scadenze, una sorta di gara di sopravvivenza fiscale per contribuenti, amministratori condominiali e intermediari abilitati. (QuiFinanza)

L'invio della comunicazione per l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura sulle spese con bonus edilizi può essere effettuato direttamente dal beneficiario, dagli amministratori di condominio o dagli intermediari abilitati. (ingenio-web.it)

Si tratta del termine ultimo, in alcun modo derogabile, siccome il mancato invio entro la scadenza non può essere sanato nemmeno avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, D. (Euroconference NEWS)

Beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi, amministratori di condominio e intermediari abilitati devono comunicare – entro il 17 marzo, quindi oggi – all’Agenzia delle Entrate l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024. (Sky Tg24 )

Inoltre, eventuali motivi “sostanziali” di diniego del beneficio devono emergere da un atto di accertamento delle Entrate opportunamente motivato. Oltre che dal cedente, il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione o sconto dei bonus edilizi presentata dal contribuente può essere impugnato anche dal cessionario (cioè l’impresa edile). (NT+ Fisco)