DL Salva infrazioni: Fimaa, bene decisione Senato su incompatibilità tra dipendente o collaboratore di una società di mediazione creditizia e agente immobiliare
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Fimaa esprime soddisfazione per la decisione del Senato di impegnare il Governo a revisionare “l’articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore, ma anche la tutela della dignità e della specificità dell’attività dell’agente immobiliare”.
Fimaa plaude quindi alla presa di posizione del Senato che ha così accertato – sottolinea in una nota il Presidente di Fimaa, Santino Taverna – “l’oggettiva situazione di contrasto tra l’attuale disciplina, voluta e perorata da un’unica associazione di categoria che è proprietaria al 100% delle quote di una società di mediazione creditizia e che quindi ha un interesse diretto, anche economico, in questa disciplina, ed il diritto comunitario. Fimaa – aggiunge Taverna - si augura, quindi, che si giunga presto ad una articolazione più rispettosa non solo del diritto comunitario, ma anche degli interessi dei consumatori e degli operatori, e quindi del mercato, interessi fortemente pregiudicati dall’attuale dettato normativo”.
Nella seduta del 18 luglio, infatti, la Commissione Politiche UE del Senato ha approvato gli ordini del giorno che dispongono l’impegno del Governo: “a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore e della specializzazione e specificità delle due attività, che meritano la loro dignità professionale”.
Fimaa aveva già segnalato che l’attuale disciplina rischia di rappresentare una violazione del diritto comunitario, dal momento che la distinzione tra il comparto finanziario/creditizio e quello immobiliare ne è un principio cardine sancito dalla Direttiva 2006/123/CE, cd. Bolkestein. Tale Direttiva prevede infatti una chiara distinzione tra le due attività, come dimostra il fatto che, mentre i servizi prestati dalle agenzie immobiliari rientrano nel suo campo di applicazione (cons. 33), i servizi finanziari ne sono esclusi, in quanto oggetto di una normativa comunitaria specifica (cons. 18). L’eliminazione della incompatibilità in titolo rischia, inoltre, di avere gravi ripercussioni sulla tutela dei consumatori. L’incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore/dipendente di società di mediazione creditizia trova infatti la propria ratio nell’esigenza di tutelare il consumatore al momento dell’acquisto di una casa e della conseguente richiesta di erogazione di un mutuo o di un finanziamento.
Fimaa ribadisce che si ravvisa, infatti, un’ipotesi di conflitto di interessi a danno del consumatore, laddove la stessa società di mediazione creditizia che sia anche agenzia immobiliare, avvii, attraverso il proprio collaboratore creditizio, sia la ricerca del finanziamento che la relativa compravendita immobiliare. Pensare che il medesimo soggetto possa intermediare sia la vendita/acquisto di un immobile che il miglior finanziamento o la miglior polizza per l’acquisto di tale immobile è errato e non in linea con gli interessi del consumatore.
È quindi evidente come anche una sovrapposizione delle attività di agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia ponga il mediatore in una situazione di conflitto di interessi, avendo costui un diretto interesse nell’affare, che fa venire meno quella terzietà che dovrebbe contraddistinguerne il ruolo e danneggiando quindi il consumatore.
Secondo Fimaa congiuntamente al ripristino della incompatibilità tra agente immobiliare e dipendente/collaboratore di società di mediazione creditizia, sarebbe auspicabile l’introduzione di una ulteriore modifica normativa con la quale si riconosca all’agente immobiliare la possibilità di segnalare i propri clienti che necessitano di un mutuo ad un mediatore creditizio, unicamente se iscritto all’Organismo che detiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi italiani. Tale attività di segnalazione andrebbe naturalmente riservata esclusivamente ai soggetti formalmente qualificati all’esercizio della professione in modo da contrastare il fenomeno dell’abusivismo professionale.
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