Antonio De Pace uccise Lorena Quaranta: "Stress da Covid un'attenuante"

Antonio De Pace uccise Lorena Quaranta: Stress da Covid un'attenuante
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Nel marzo 2020, in pieno lockdown per la pandemia di Covid, uccise la fidanzata di 27 anni Lorena Quaranta, soffocandola. Per questo Antonio De Pace era stato condannato all’ergastolo per omicidio aggravato. Ma la Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello, perché i giudici di primo e secondo grado non avrebbero considerato che lo stress legato alla pandemia ha avuto un peso sul femminicidio (L'Unione Sarda.it)

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Il processo avrebbe dovuto verificare più attentamente, avrebbero anzi dovuto farlo i giudici, se “la specificità del contesto possa, e in quale misura, ascriversi all’imputato”. O se “la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica, con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale”. (Tempo Stretto)

Antonio De Pace e Lorena Quaranta L'assassinio il 31 marzo 2020, in piena pandemia, di Lorena Quaranta per mano del suo fidanzato, il 34enne di Dasà Antonio De Pace, scosse fortemente l'opinione pubblica. (Il Vibonese)

Lo ha deciso la Cassazione che, scrive il Messaggero, ha concesso a Antonio De Pace le attenuanti generiche. Sulla base di questo presupposto, i giudici hanno annullato – «limitatamente al punto» – la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Messina aveva confermato l’ergastolo per omicidio aggravato, già inflitto in primo grado. (Open)

Strangolò la compagna, ma per la Cassazione lo stress da Covid è un'attenuante

I giudici della Corte d’assise d’appello di Messina, che avevano confermato anche il risarcimento per le parti civili, avrebbero dovuto – per i giudici ermellini- verificare meglio se “la specificità del contesto possa, e in quale misura, ascriversi all’imputato” per “non avere efficacemente tentato di contrastare” lo stato di angoscia del quale era preda” o se “la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica”. (Sicilia ON Press)

“Deve stimarsi che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, ed in quale misura, ascriversi all’imputato di non avere “efficacemente tentato di contrastare” lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale”. (Grandangolo Agrigento)

La Corte di Cassazione ha acceso di nuovo i riflettori sulla vicenda dell'omicidio della studentessa di medicina Lorena Quaranta, 27 anni. Sull'infermiere pendeva l'accusa di omicidio aggravato, perché avrebbe soffocato la compagna a marzo del 2020, in piena pandemia da Covid-19. (il Giornale)