Cassazione, la valutazione di Paesi sicuri spetta ai ministri: «Il giudice non può sostituirsi». Atteso il verdetto europeo

Cassazione, la valutazione di Paesi sicuri spetta ai ministri: «Il giudice non può sostituirsi». Atteso il verdetto europeo
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Corriere Roma INTERNO

Sulla definizione di Paesi sicuri «il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto». Al giudice, in sede di convalida, resta comunque il diritto di verificare se il singolo caso può costituire una eccezione. (Corriere Roma)

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La pronuncia della Cassazione chiude un anno ad alta tensione tra politica e magistratura. Ma è sui migranti che si è consumato il braccio di ferro più serrato, che è ancora in corso in attesa dell'ultima parola della Corte Ue prevista a febbraio sui cosiddetti Paesi sicuri. (il Giornale)

Ieri la Cassazione , con l’ ordinanza n. 34898 , è tornata a pronunciarsi sul tema della procedura di rimpatrio dei migranti, chiamata questa volta in causa dal ricorso del Governo contro le prime mancate convalide dei trattenimenti nei centri di Albania decise dai giudici del tribunale di Roma. (Il Sole 24 ORE)

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, prevista per il 25 febbraio 2025, il dibattito sulle politiche migratorie italiane resta acceso ROMA – La Corte di Cassazione ha ribadito con un’ordinanza interlocutoria che la designazione di un Paese di origine sicuro è una prerogativa esclusiva del Governo, nello specifico del Ministro degli Affari Esteri e degli altri Ministri competenti. (Dire)

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Il giudice esercita comunque la sua funzione di controllo a tutto tondo: caso per caso in sede di convalida, anche analizzando il profilo di violenze e discriminazioni endemiche in alcune aree, senza tuttavia tracciare facili automatismi tra categorie di persone “perseguitate” ed eventuale depennamento d… (la Repubblica)

L’ordinanza interlocutoria n. Il caso riguarda un cittadino trattenuto in Albania sulla base di un protocollo tra Italia e Albania, e si pone al centro del dibattito giuridico tra normativa nazionale e diritto dell’Unione europea. (Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti)

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