Trust con beneficio prima casa, la misura di favore non fa il bis

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FiscoOggi ECONOMIA

Legittimo il disconoscimento delle agevolazioni prima casa, e la conseguente riliquidazione delle imposte, se il contribuente, sei anni prima, ha già beneficiato della stessa agevolazione per l’acquisto di una casa conferita in un trust. Considerato che l’atto di dotazione di un trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, la situazione di "impossidenza" richiesta dalla norma (lettera c) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. (FiscoOggi)

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E, a certe condizioni, si può usufruire delle stesse agevolazioni anche acquistando una seconda casa, purché si rispetti l’impegno a vendere la prima entro un anno. Nel regolamentare la materia il legislatore ha inteso dare un sostegno ai cittadini e imprimere una spinta al mercato immobiliare. (ilgazzettino.it)

Lo spiega adesso una recente ordinanza della Cassazione, chiarendo in particolare come comportarsi nel caso in cui la precedente abitazione sia inagibile. Si ricorda che l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto del primo immobile permette di beneficiare di alcuni vantaggi, in particolare per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. (idealista.it/news)

L’esimente della causa di forza maggiore non può essere invocata dal contribuente che, pur essendo a conoscenza dell’inagibilità della propria abitazione, è, comunque, obbligato ad alienarla entro un anno dall’acquisto di una nuova abitazione agevolata. (FiscoOggi)

Agevolazione prima casa esclusa nel caso di riacquisto con diritto di usufrutto

Se l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa viene venduta entro cinque anni dall’acquisto si perdono i benefici collegati. Decadenza dall'agevolazione prima casa se l'immobile è venduto entro 5 anni dall'acquisto e ne viene riacquistato uno nuovo con diritto di usufrutto. (Informazione Fiscale)

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È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 4 ottobre 2024, n. 192/E sull’applicazione delle disposizioni sulle agevolazioni “Prima Casa” di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 del d. (BibLus)