Sconto in fattura superbonus. La verifica dei 12 giorni ( nuova risposta Agenzia delle entrate)

Sconto in fattura superbonus. La verifica dei 12 giorni ( nuova risposta Agenzia delle entrate)
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InvestireOggi.it ECONOMIA

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta sullo sconto in fattura superbonus, l’intervento va a chiarire nuovamente la validità delle fatture con data operazione entro il 31 dicembre e con sconto in fattura integrale. La data di fine anno è una scadenza cruciale che permette ai condomini di prendere il 110 pieno se la fattura è stata correttamente trasmessa all’Agenzia delle entrate entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. (InvestireOggi.it)

Se ne è parlato anche su altri giornali

La signora ALFA, in qualità di condomino incaricato del “condominio minimo”, ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la fruizione del Superbonus 110%. (BibLus)

Se le fatture relative a interventi del Superbonus hanno degli errori che vengono corretti troppo tardi, neanche il ravvedimento operoso può ripristinare l'aliquota originaria. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 146 del 2024 (Informazione Fiscale)

Ultimo Aggiornamento: 12/07/2024 Superbonus 110%: attenzione agli errori in fattura, il fisco chiarisce (Edilizia.com)

Il ravvedimento non sana il 110% con fatture a cavallo tra 2023 e 2024

FG (L'Esperto Risponde)

A confermarlo è la risposta a interpello n. Se la fattura emessa a un condominio nel 2023 con lo «sconto in fattura» integrale è errata, l’eventuale emissione di una nuova fattura immediata nel 2024, con data 31 dicembre 2023, è sempre possibile, ma lo «sconto in fattura» è del 70%, se questa viene inviata allo Sdi (Sistema di interscambio) dopo il 12 gennaio 2024. (NT+ Fisco)

121 del DL 34/2020 sulle spese agevolate nella misura del 100% del loro ammontare (ossia nel caso di sconto sul corrispettivo applicato su spese agevolate con il superbonus nella misura “originaria” del 110%), le spese “integralmente scontate” si considerano sostenute per cassa dal beneficiario “alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”. (Eutekne.info)